| Esigibilità IVA per cassa |
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rese a favore di soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni (art.6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. 633/1972) A seguito delle citate modifiche, vengono, comunque, confermati:
Per usufruire di tale "agevolazione" occorre indicare in fattura “Iva ad esigibilità differita ex art. 7 DL 185/08": per poter usufruire di questo beneficio, infatti, occorre indicare nella fattura che si tratta di una prestazione effettuata con imposta a esigibilità differita. Se manca questa indicazione, l'esigibilità è immediata. L'IVA va comunque pagata entro un anno dall'emissione della fattura Ma se in questo frattempo il cliente fallisce, questo limite non va applicato, e l'IVA non va pagata fino a quando la situazione non si regolarizza. E’ un provvedimento di scarsa utilità per i professionisti, che possono emettere parcelle pro-forma e fare fattura solo a pagamento avvenuto; ma spesso la fattura viene emessa proprio per avviare la procedura di pagamento, quindi, la normativa permette di pagare l'IVA all'effettivo saldo della fattura. |




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